Progettazione contabilizzazione del calore nei condomini

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI NUOVI OBBLIGHI

Entro il 31/12/2016 tutti i condomini che possiedono un riscaldamento centralizzato dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i propri consumi: valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di temperatura, ecc.

Tali obblighi sono sanciti all’art. 9, comma 5 lettere a),  b), c) e d) del d.lgs. 102/2014 – “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - (G.U. 18 luglio 2014, n. 165)” che si riporta qui sotto.

Contabilizzazione del calore, valvole termosatiche e ripartitori di consumo

“art. 9

.... omissis .....

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
(lettera così modificata dall'art. 22, comma 2-ter, legge n. 164 del 2014)
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. “

Il D. Lgs 102/14 introduce dunque in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica.  Grazie ai contatori di calore tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato, mettendo fine alla pratica finora in uso in molti condomini di ripartire le spese di riscaldamento in base ai millesimi. La “vecchia” ripartizione dei consumi trascurava, e di fatto disincentivava, qualunque strategia di risparmio energetico intrapresa autonomamente all’interno di una unità immobiliare, poiché il risparmio non andava a beneficio del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.Obblighi

Il decreto 102/14 prevede l’obbligo di installazione dei contatori a carico dei condomini, per consentire così la registrazione di tutti i consumi delle singole unità immobiliari. Tutti i condomini con il riscaldamento centralizzato dovranno adottare i contatori di calorie, salvo in caso di impossibilità di poter effettuare i lavori tecnici di installazione. Dopo l’installazione le spese per il riscaldamento saranno ripartite tra i condomini in base ai consumi individuali e ai costi di manutenzione degli impianti, non più da millesimi ma secondo la norma tecnica UNI 10200.

Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro. Ogni regione italiana regola la propria normativa di recepimento della direttiva, e può eventualmente anticipare l’obbligo: in Lombardia, ad esempio, l’obbligo è già in vigore e il termine ultimo per la contabilizzazione era fissato al 1° agosto 2014. 

Scadenze

La direttiva europea 2012/27/UE stabilisce che ogni regione può recepire il decreto in autonomia, pur rispettando l’obbligo imposto a tutti di installazione dei contatori di calore entro e non oltre il 31 dicembre 2016. In questa data tutti i condomini che dispongono di un impianto centralizzato dovranno avere già installato sistemi di contabilizzazione del calore. Gli impianti misureranno e contabilizzeranno la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento, consentendo così di attribuire le spese di riscaldamento a chi ha effettuato i consumi. 

Tipologie di contabilizzazione

Due possono essere le tipologie di contabilizzazione del calore: diretta e indiretta.

Diretta è quella che si basa sulla misura dell’energia termica prelevata da ciascuna unità immobiliari, attraverso la misura di parametri tecnici in ingresso e in uscita del circuito utilizzatore per quantificare l’energia effettivamente rilasciata nell’appartamento. E’ praticabile nei condomini con distribuzione orizzontale, dove ogni unità immobiliare ha un unico punto di consegna del fluido termovettore: inserendo un contatore di calore su questa tubazione di adduzione si possono misurare direttamente i consumi dell’unità immobiliare.

La contabilizzazione indiretta si basa invece sulla valutazione dell’energia consumata dall’utenza attraverso i dati raccolti da particolari strumenti detti ripartitori di calore. Tali ripartitori misurano indirettamente il consumo di ogni corpo scaldante, attraverso una media tra la temperatura superficiale del corpo scaldante e la temperatura dell’ambiente, e unendo le informazioni fornite da tutti i ripartitori posso fare una proporzione tra i consumi delle varie unità immobiliari che compongono l’intero condominio. La contabilizzazione indiretta è particolarmente adatta per i condomini con distribuzione a colonne montanti, molto diffusi in Italia.

Ripartizione dei consumi 

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi, è importante sottolineare che le spese per il riscaldamento non vengono più ripartite in base ai millesimi, ma secondo la norma UNI 10200, che prevede la somma di una quota fissa e di una quota variabile

La quota fissa riguarda i costi di gestione dell’impianto e le perdite di distribuzione dell’impianto, ovvero il consumo involontario e le spese stabilite dal gestore. La quota variabile invece si basa sul consumo volontario, e si basa sui consumi rilevati dai contatori di calore.

Cosa cambia…

La direttiva europea 2012/27/UE introduce un obbligo importante nell’ottica di aumentare l’efficienza energetica del parco edilizio esistente. Ma cosa cambia per tutti i soggetti coinvolti in questa partita?

Per chi abita nei condomini viene sì introdotto un obbligo, con tutte le spese di installazione a loro carico, ma viene contemporaneamente data una grande possibilità di risparmio: abbinando contabilizzazione e termoregolazione gli abitanti delle varie unità immobiliari potranno regolare in autonomia la temperatura del proprio appartamento, pagando solo il consumo reale e smettendo di dover contribuire a finanziare anche le inefficienze dei “vicini”. Un maggiore risparmio economico sarà anche dato dalla nuova ripartizione delle spese, non più in base ai millesimi ma con un calcolo accurato da norma UNI 10200.

Gli amministratori condominiali avranno l’obbligo di far adeguare gli impianti di riscaldamento centralizzato, mediante la presentazione di un progetto che dovrà essere redatto da tecnici specializzati, consegnato in assemblea condominiale e successivamente in comune, in base alle normative regionali vigenti.

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEL CONDOMINIO

Installare la contabilizzazione del calore significa approntare all’impianto centralizzato delle semplici migliorie in grado di consentire la gestione del riscaldamento come oggi già facciamo con l’energia elettrica, il gas, l’acqua e di conseguenza pagare secondo l’effettivo consumo. La contabilizzazione del calore rappresenta, infatti, la principale modalità di ottimizzazione nella distribuzione del calore all’interno degli impianti di riscaldamento centralizzati.

La contabilizzazione dell’energia e l’installazione di sistemi per la termoregolazione dei consumi favoriscono atteggiamenti virtuosi negli utilizzatori. In particolare negli impianti a colonne montanti, le valvole termostatiche (valvole attraverso le quali è possibile impostare il livello di temperatura desiderato per ogni stanza), oltre ad evitare inutili surriscaldamenti dei locali, possono difatti permettere di limitare la temperatura nei locali normalmente scarsamente utilizzati, o durante i periodi di assenza, in modo tale da contenere i consumi di riscaldamento, e grazie all’installazione contestuale dei ripartitori di calore (la principale tecnologia per la contabilizzazione negli impianti a colonne montanti) consentono di pagare soltanto quanto effettivamente consumato dall’utente.

La contabilizzazione del calore è una tecnologia ampiamente diffusa nelle regioni del nord Europa, a cominciare da Francia e Germania, dove essa è obbligo di legge; attualmente anche in Italia essa sta prendendo sempre più campo grazie ad una spinta legislativa (detrazione fiscale, iva ad aliquota agevolata, contributi a livello locale, ecc.) volta a favorirne lo sviluppo in tempi brevi. La contabilizzazione è infatti una tecnologia in grado, con investimenti relativamente modesti, di abbattere un’elevata percentuale delle emissioni inquinanti generate dai nostri condomini. Installare dei buoni apparecchi per la contabilizzazione non è tuttavia una condizione sufficiente per l’ottenimento di tutti i vantaggi ricercati in termini di autonomia, comfort ed indipendenza nella gestione dei consumi, soltanto un adeguato servizio di contabilizzazione sarà in grado di farle percepire.

RISPARMI POSSIBILI ATTRAVERSO LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Non è tecnicamente possibile definire a priori in maniera scientifica/rigorosa ed assoluta a quanto ammonti il risparmio energetico dovuto all’installazione di un sistema di termoregolazione contabilizzazione individuale dei consumi (valvole termostatiche + contabilizzazione individuale dei consumi) in un condominio; sia esso caratterizzato da distribuzione termica di tipo “verticale” ed equipaggiato con un riscaldamento centralizzato oppure collegato ad una rete di Teleriscaldamento.

Poiché il risparmio effettivamente ottenibile in ogni singola condizione dipende da una grande numerosità di fattori (specifici = tecnici e non-specifici=comportamenti) una stima oggettiva (preventiva) da un punto di vista tecnico potrebbe essere tentata esclusivamente caso per caso attraverso un’analisi che, per la sua complessità, è decisamente anti-economica.

Si può dire, con ragionevole attendibilità, che, nell’uso pratico, il risparmio medio ottenibile oscilla da un 20% ad un 40% medio annuo rispetto alla situazione preesistente a parità di condizioni (stesso combustibile, stessa caldaia, stesso sistema distributivo, stesse condizioni  meteo, etc.) in assenza quindi di altri interventi associati.

Per quanto attiene alla regolazione individuale di ciascun corpo scaldante a mezzo delle valvole termostatiche il risultato ottenibile in termini di risparmio energetico è, sostanzialmente, direttamente correlato alla caratteristica termica ed alla qualità del prodotto (componente industriale) impiegato. In particolare uno dei principali parametri da considerare ai fini del risultato è l’inerzia termica del dispositivo che incide in maniera determinante sulla “prontezza” della regolazione.

Per quanto attiene viceversa alla contabilizzazione attraverso i ripartitori di calore bisogna correttamente inquadrare questa tecnica. Si tratta, da un punto di vista metrologico, di una misura “indiretta di ripartizione”. Ovvero non si tratta di una misura diretta di una grandezza fisica (come avviene quando leggiamo il totalizzatore del contatore elettrico che esprime direttamente i KWh consumati) in quanto la misura che viene effettuata dal ripartitore determina un “numero primo” assolutamente scorrelato dalla quantità di energia effettivamente ceduta all’ambiente dal corpo scaldante. Parallelamente deve essere condotta un’operazione di “caratterizzazione” del corpo scaldante considerato che permette di individuare un complesso di indici (…….) da impiegare nelle successive procedure di determinazione della quota di consumo di competenza del singolo corpo scaldante. La misura che si effettua non è specificamente il calore emesso dal radiatore considerato bensì la quota di pertinenza di quel radiatore tra tutto il calore emesso dai corpi scaldanti facenti parte del sistema termico considerato (la misura, come detto prima, oltre ad essere indiretta è “di ripartizione”).

 

I SERVIZI CHE OFFRIAMO

AREA100 IMPIANTI offre ai condomini e amministratori di condominio il servizio di progettazione dell'intervento di installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore.

Come visto la contabilizzazione del calore può essere diretta o indiretta. La norma predilige la contabilizzazione diretta e specifica che nei casi in cui la contabilizzazione diretta non sia possibile, si possa ricorrere alla contabilizzazione del calore indiretta previa redazione di una relazione tecnica che spieghi l'impossibilità della contabilizzazione diretta.

AREA100 IMPIANTI in quest'ambito  esegue la progettazione dell'intervento di installazione di un sistema di contabilizzazione diretta laddove possibile, in caso contrario redige la relazione esplicativa e esegue il progetto dell'intervento di installazione della contabilizzazione indiretta.

Il progetto esecutivo prevede l'emissione di una serie di documenti (elaborati grafici, relazioni, computo metrico, elenco prezzi, analisi dei prezzi) con i quali l'amministratore di condominio può richiedere le offerte alle ditte che si occupano dell'installazione di questi sistemi.

Il vantaggio di avere un progetto in mano firmato da un professionista terzo consiste nel poter confrontare tra loro le offerte che pervengono dalle ditte. In caso contrario, qualora alle ditte venisse chiesto un'offerta per l'esecuzione dell'intervento senza disporre di un progetto su cui effettuare un'offerta, le ditte offrirebbero ciascuna delle soluzioni diverse con impossibilità di confrontare le offerte.

AREA100 IMPIANTI offre anche servizi di direzione lavori, contabilità, sicurezza in cantiere e consulenza all'amministratore, per accompagnare il condominio e l'amministratore di esso passo passo nella scelta del corretto sistema da installare e nell'esecuzione dell'intervento secondo progetto.

 

OBBLIGATORIETÀ DEL PROGETTO

L’installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore è regolamentata, a livello nazionale, dalla Legge n. 10/91; essa dispone che qualsiasi intervento sugli impianti di riscaldamento debba essere progettato a firma di tecnico abilitato iscritto ad Albo Professionale e che di tale progetto debba esserne depositata copia presso il Comune competente.

In particolare si riporta uno stralcio della citata legge:

Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

… Omissis…

  1. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

… Omissis…

  1. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 del codice civile (articolo coordinato con la Legge 11/12/2012 n. 220, art. 28 comma 2).

… Omissis…

Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni

  1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Anche le recenti disposizioni Regionali rimarcano la necessità di tale progettazione; in particolare la D.G.R. della Giunta Regione Lombardia n. X/1118 del 20 dicembre 2013, all’art. 10 punto 11, riporta ancora il termine “progettazione”, a cura di un tecnico abilitato:

…“Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia termica, il Tecnico abilitato deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti situati al primo e all’ultimo piano dell’edificio, dell’equilibratura dell’impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una relazione da consegnare al Committente per individuare gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e i criteri di ripartizione delle spese”…

E ancora, il Decreto Dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012, all’art. 22, entra ulteriormente nello specifico della progettazione indicando quali devono essere i contenuti salienti del progetto.

Il medesimo decreto prevede inoltre che, al termine dei lavori, sia inviata al CURIT la comunicazione di avvenuta installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore, firmata anche dal progettista.

Oltre a quanto sopra sussistono anche le incombenze progettuali rese obbligatorie dal D.M. n. 37/08.

Ne consegue quindi che la progettazione dell’intervento in oggetto è obbligatoria per legge e, laddove non sia eseguita, sanzionata (vedere Legge n. 10/91).